sabato 30 gennaio 2010

LIPU, ECCO IL DOCUMENTO CHE SCONFESSA L'ARTICOLO 43

L’Associazione risponde ai cacciatori di ANUU e Face Italia.

“Con questa legge Comunitaria, Italia ancora più lontana dall’Europa. La cancellazione dei limiti toglie l’unico freno a infrazioni sui tempi di caccia”


 “L’articolo 43 (ex 38) della legge Comunitaria costituisce un vero raggiro ai danni dell’Unione europea. Per capirlo, basta confrontare il testo approvato al Senato con il documento ufficiale di “rinvio a giudizio” in Corte di Giustizia dell’Italia per inadempienze su caccia e natura (Gazzetta Europea, 7 marzo 2009, si veda sotto il testo).


Lo afferma la LIPU-BirdLife in Italia anche in replica alle dichiarazioni rilasciate delle associazioni venatorie ANUU e CNCN.

  
“Dal documento della Commissione europea si evince quali siano i riscontri che la Commissione attende dall’Italia (procedura di infrazione 2131 del 2006) e che però, qualora l’articolo 43 della Comunitaria non sarà profondamente modificato alla Camera, continueranno a mancare. Anzi, cresceranno di numero.


 “Niente dice, l’articolo 43, sulla richiesta di intervento che lo Stato deve effettuare sulle deroghe regionali (controlli “inefficaci e intempestivi”, articolo 9). Niente dice sull’abuso che l’Italia ha finora fatto delle deroghe (“recepimento e applicazione non conforme” del sistema deroghe, sempre articolo 9). Un abuso così clamoroso da far dire alla Commissione, nel Parere motivato dell’Aprile 2006, che l’Italia utilizza le deroghe come “espediente per autorizzare un regime semipermanente di caccia ordinaria.

  
“Niente prevede sulla tutela ulteriore che le zone di protezione speciale e gli habitat naturali richiederebbero (“articolo 4.4. non recepito”) e che appunto non avranno. Un fatto tanto più grave laddove avviene nell’Anno internazionale della Biodiversità.

 “Gravissima è poi l’assenza dall’articolo 38 di uno degli elementi chiave delle richieste comunitarie: il divieto esplicito di caccia nei periodi di riproduzione e migrazione degli uccelli (articolo 7.4). Divieto che nella legislazione italiana non c’era e che continuerà a non esserci, visto che il Governo ha deciso di sostituirlo con una semplice previsione di “tutela”. Come se la tutela, che è un fatto “generico”, potesse sostituirsi a quella specifica forma di protezione rappresentata dal “divieto di caccia”.


"A tutto ciò, l’articolo 43 manca completamente le risposte, limitandosi a recepire le contestazioni più marginali della Commissione (trasmissione di informazioni, tutela dei nidi - peraltro già prevista). Ma in compenso, come ciliegina sulla torta, l’articolo sopprime il limite 1° settembre – 31 gennaio della stagione di caccia, che è l’elemento che ha finora impedito alle regioni, già in infrazione sulle specie cacciabili, di esserlo anche sui tempi.


"Insomma, al di là degli impegni tutti teorici su “caccia sostenibile” da parte di certo mondo venatorio italiano, siamo di fronte ad una situazione oggettivamente scabrosa, che senza un recupero di responsabilità e credibilità da parte di Governo, Parlamento e ministeri, renderà ancor peggiore il già difficile rapporto italiano con l’Europa della natura.
 

Il testo del documento della Commissione europea